Le licenze di un investigatore privato non sono tutte uguali!
Le licenze di un investigatore privato non sono tutte uguali

Quando si parla di investigatori privati si sente spesso dire semplicemente che un professionista è “autorizzato dalla Prefettura”.
È corretto, ma la questione è un po’ più articolata.
La licenza per esercitare professionalmente l’attività investigativa viene rilasciata ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S., ma ciò non significa che tutte le autorizzazioni comprendano automaticamente qualsiasi tipo di attività.
Dopo oltre trent’anni di professione mi capita ancora di incontrare Clienti convinti che sia sufficiente possedere una generica “licenza da investigatore” per poter svolgere qualunque indagine.
In realtà è importante capire per quali attività il professionista è effettivamente autorizzato.
Cosa comprende l’attività di investigazione privata
Il D.M. 269/2010 ha definito in maniera più precisa i diversi ambiti nei quali può essere svolta l’attività investigativa.
Tra questi rientrano le indagini in ambito privato, aziendale, commerciale e assicurativo, oltre alle indagini difensive in ambito penale e alle attività previste da specifiche normative.
Non si tratta di una distinzione puramente formale.
Un’indagine relativa a un sospetto di infedeltà coniugale ha presupposti completamente diversi da un accertamento riguardante un dipendente, una concorrenza sleale oppure un procedimento penale.
Cambiano il soggetto che può conferire l’incarico, la finalità dell’indagine e, in alcuni casi, anche le regole che disciplinano l’attività.
Investigazioni in ambito privato
È probabilmente l’ambito maggiormente conosciuto dal pubblico.
Rientrano in questa categoria molte delle attività richieste dal privato cittadino per tutelare un proprio diritto: problematiche familiari e matrimoniali, accertamenti patrimoniali, ricerca di persone e altre situazioni nelle quali sia necessario verificare fatti concreti.
Naturalmente il fatto che un Cliente richieda un’indagine non significa che questa possa essere automaticamente accettata.
Prima di assumere un incarico valuto sempre la legittimazione del committente, il diritto che intende tutelare, la finalità degli accertamenti e la loro proporzionalità.
È un principio che considero fondamentale nel mio metodo investigativo.
Investigazioni aziendali e commerciali
Un altro settore importante riguarda le aziende.
In oltre trent’anni di attività ho svolto numerosi accertamenti relativi a dipendenti, soci e collaboratori, affrontando situazioni molto diverse tra loro: comportamenti illeciti, infedeltà professionale, concorrenza sleale, utilizzo improprio di beni aziendali o altre condotte potenzialmente dannose per l’impresa.
Anche in questo settore, però, non esiste un diritto indiscriminato a controllare qualcuno.
L’incarico deve avere una finalità concreta e legittima e l’attività deve essere impostata tenendo conto del ruolo del soggetto osservato e dei fatti che si intendono realmente accertare.
Le indagini commerciali possono invece riguardare, tra gli altri aspetti, ammanchi, differenze inventariali e problematiche riscontrate all’interno di un’attività commerciale.
Le indagini in ambito assicurativo
L’attività investigativa può essere svolta anche in ambito assicurativo, ad esempio per verificare la dinamica di un sinistro o acquisire elementi utili in presenza di un possibile tentativo di frode.
È però importante non confondere i ruoli.
L’investigatore accerta e documenta i fatti. Non è suo compito quantificare il danno, liquidare un sinistro o stabilire quale somma debba essere corrisposta.
Anche in questo settore il valore dell’attività investigativa consiste nel raccogliere elementi oggettivi che potranno poi essere valutati dai soggetti competenti.
Le indagini difensive in ambito penale
Un discorso specifico riguarda le investigazioni difensive penali.
Si tratta di un ambito particolarmente delicato, finalizzato alla ricerca e all’individuazione di elementi utili alla difesa nell’ambito di un procedimento penale.
Non è quindi corretto pensare che un investigatore, dopo alcuni anni di attività civile, passi automaticamente alle indagini penali.
Per operare in questo settore occorrono i requisiti e le autorizzazioni previste dalla normativa.
Personalmente sono stato autorizzato allo svolgimento delle investigazioni in ambito penale nel 2002 dalla Prefettura dell’Aquila e successivamente dalla Prefettura di Roma. È un settore nel quale il rapporto tra investigatore e difensore deve essere particolarmente chiaro: l’investigatore accerta i fatti e raccoglie gli elementi richiesti nell’ambito dell’incarico; sarà poi il legale a valutarne il significato e l’utilizzo nella strategia difensiva.
La licenza è importante, ma bisogna sapere cosa autorizza
Quando un Cliente si rivolge a un investigatore privato credo sia legittimo che voglia sapere chi ha davanti.
La licenza prefettizia non è un semplice titolo da indicare su un sito internet o su un biglietto da visita. È il presupposto che consente di esercitare professionalmente l’attività investigativa per conto di terzi, nell’ambito delle autorizzazioni possedute e nel rispetto delle norme vigenti.
Per questo motivo preferisco parlare con chiarezza delle mie abilitazioni e del mio percorso professionale, senza attribuire alla figura dell’investigatore poteri che non possiede.
Essere autorizzati non significa poter fare tutto.
Significa, al contrario, conoscere ciò che si può fare, sapere entro quali limiti è possibile farlo e assumersi personalmente la responsabilità dell’attività svolta.
È una differenza che, soprattutto quando le risultanze di un’indagine devono essere utilizzate in sede giudiziaria, considero tutt’altro che secondaria.
Massimiliano Altobelli –
Investigatore Privato – Massimiliano Altobelli Investigazioni












