Cosa può fare e cosa non può fare l'investigatore privato?

Cosa può fare e cosa non può fare l'investigatore privato

Agenzia investigativa a Roma specializzata in indagini private e aziendali.

Molte persone immaginano ancora il lavoro dell'investigatore privato come viene rappresentato nei film: intercettazioni telefoniche, accesso ai tabulati, controllo dei messaggi, intrusioni nelle abitazioni o consultazione di banche dati riservate.

Nella realtà è molto diverso.

L'attività dell'investigatore privato in Italia è regolamentata dalla legge e può essere svolta professionalmente soltanto da soggetti autorizzati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 269/2010 e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Un investigatore privato può svolgere numerose attività, anche molto delicate, ma deve sempre operare entro precisi limiti.

Conoscere cosa può fare e cosa non può fare un investigatore privato è importante anche per il Cliente: consente di comprendere quali attività siano realmente possibili e di distinguere un professionista autorizzato da chi promette risultati che, in realtà, non potrebbero essere ottenuti legalmente.


L'investigatore privato deve operare sulla base di un incarico legittimo

L'investigatore privato non svolge indagini per semplice curiosità e non può decidere autonomamente di raccogliere informazioni su una persona.

L'attività investigativa deve partire da un incarico regolarmente conferito e deve essere collegata a una finalità concreta e legittima.

Quando l'indagine è svolta per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, l'incarico deve individuare il diritto che si intende tutelare, gli elementi essenziali che giustificano l'attività e il periodo entro il quale l'investigazione deve essere svolta.

Questo principio è fondamentale.

Il fatto che una determinata attività sia tecnicamente possibile non significa automaticamente che possa essere effettuata in qualsiasi situazione. Ogni indagine deve essere valutata in relazione alla finalità dell'incarico, alla sua necessità e alla proporzionalità delle attività da svolgere.


Le principali attività dell'investigatore privato

Il D.M. 269/2010 individua diversi ambiti nei quali può essere esercitata l'attività investigativa privata.


Investigazioni in ambito privato

Riguardano le richieste provenienti dal privato cittadino e possono essere finalizzate anche alla tutela di un diritto in sede giudiziaria.

Rientrano, ad esempio, le verifiche relative a:

  • infedeltà coniugale;
  • situazioni familiari e matrimoniali;
  • accertamenti patrimoniali nei limiti consentiti;
  • convivenze more uxorio;
  • tutela dei minori quando sussistono i necessari presupposti;
  • ricerca di persone scomparse.


Investigazioni in ambito aziendale

Possono essere richieste dal titolare dell'azienda, dal legale rappresentante o dagli altri soggetti legittimati e riguardano problematiche connesse all'attività aziendale.

Tra gli esempi più frequenti possono rientrare:

Anche in questo ambito l'attività investigativa deve essere proporzionata alla finalità dell'incarico e rispettare i limiti posti dalla legge.


Investigazioni in ambito commerciale

Possono riguardare, nei casi previsti dalla normativa, l'accertamento di fenomeni quali ammanchi, differenze inventariali o altre situazioni che interessano direttamente l'attività commerciale del committente.


Investigazioni in ambito assicurativo

Possono essere svolte su incarico degli aventi diritto o delle società assicurative per verificare, ad esempio, circostanze relative alla dinamica di un sinistro, alle responsabilità o a possibili tentativi di frode.


Investigazioni difensive

Sono attività particolarmente delicate, svolte nell'ambito della normativa prevista per le investigazioni difensive, finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi utili alla difesa in un procedimento penale.


Cosa può fare concretamente un investigatore privato?

Una delle attività più conosciute è certamente l'osservazione del soggetto interessato dall'indagine.

L'investigatore può effettuare osservazioni statiche e dinamiche e attività di pedinamento, purché ciò avvenga nel rispetto della legge e senza utilizzare modalità illecite o invasive.

Durante queste attività può documentare fatti e comportamenti mediante fotografie e videoriprese effettuate da luoghi pubblici o aperti al pubblico, sempre in relazione alle finalità dell'incarico ricevuto.

L'obiettivo non è semplicemente “seguire una persona”, ma raccogliere elementi pertinenti rispetto al diritto che il Cliente intende tutelare.


Fotografie e videoriprese

L'investigatore privato può realizzare fotografie e riprese video nell'ambito di un'attività investigativa legittimamente conferita, quando le modalità utilizzate rispettano i limiti previsti dalla legge.

È molto diverso documentare un comportamento osservabile da un luogo pubblico rispetto a introdursi abusivamente in un'abitazione o utilizzare strumenti per superare le normali barriere poste a tutela della vita privata.

Il domicilio e gli altri luoghi nei quali esiste una particolare aspettativa di riservatezza godono di una tutela specifica.

Per questo motivo ogni attività di documentazione deve essere valutata in relazione al luogo, alle modalità utilizzate e soprattutto alla finalità dell'indagine.


Può utilizzare il GPS?

Gli strumenti tecnologici fanno ormai parte anche dell'attività investigativa moderna, ma il loro utilizzo non è automaticamente consentito in qualsiasi circostanza.

Anche l'impiego di sistemi di localizzazione deve essere valutato caso per caso, nell'ambito di un incarico legittimo e nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità.

La tecnologia è uno strumento dell'indagine, non un modo per aggirare i limiti previsti dalla legge.


Può raccogliere informazioni?

Sì.

L'investigatore privato può raccogliere informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico attraverso fonti e modalità lecite.

Può utilizzare informazioni provenienti da pubblici registri, fonti pubblicamente accessibili e altri canali ai quali abbia legittimamente titolo ad accedere.

Non può invece introdursi abusivamente in sistemi informatici, acquisire credenziali riservate o consultare banche dati alle quali non abbia diritto di accesso.

Questo principio vale anche per le informazioni patrimoniali.

Un'indagine patrimoniale lecita non significa avere libero accesso ai conti correnti, ai rapporti bancari o alle informazioni finanziarie riservate di una persona.


Investigatore privato e privacy

Uno degli equivoci più frequenti riguarda proprio la privacy.

Dire semplicemente che “l'investigatore non può violare la privacy” è corretto come principio generale, ma non spiega realmente come funziona l'attività investigativa.

L'investigatore autorizzato, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, può trattare dati personali necessari allo svolgimento dell'incarico anche senza chiedere il consenso della persona oggetto dell'indagine.

Questo non significa però che possa raccogliere qualsiasi informazione.

Il trattamento deve essere collegato alla finalità dell'incarico e rispettare i principi di liceità, correttezza, necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.

In altre parole, si devono raccogliere le informazioni realmente utili all'indagine, non tutto ciò che sarebbe teoricamente possibile conoscere sulla vita di una persona.


Può avvalersi di collaboratori?

L'attività investigativa resta sotto la responsabilità dell'investigatore autorizzato.

Quando previsto e consentito, l'investigatore può avvalersi di altri soggetti professionalmente legittimati e delle persone autorizzate al trattamento dei dati secondo quanto stabilito dalla normativa e dall'incarico.

Non si tratta quindi semplicemente di “passare il lavoro” ad altri.

La gestione delle persone coinvolte nell'attività investigativa è anch'essa soggetta a precise regole e responsabilità.


Cosa può fare un investigatore privato

In sintesi, quando esistono i necessari presupposti e nell'ambito di un incarico legittimo, un investigatore privato può svolgere attività quali:


✔ pedinamenti;

✔ osservazione statica e dinamica;

✔ fotografie e videoriprese effettuate con modalità consentite dalla legge;

✔ utilizzo di strumenti tecnologici nei casi e nei limiti consentiti;

✔ accertamenti in materia di infedeltà coniugale;

✔ verifiche relative a convivenze more uxorio;

✔ accertamenti patrimoniali attraverso fonti e strumenti leciti;

✔ indagini relative ad assenteismo e illeciti in ambito lavorativo;

✔ verifiche sulla concorrenza sleale e sull'infedeltà professionale;

✔ attività a tutela di marchi, brevetti e patrimonio aziendale;

✔ investigazioni in ambito assicurativo;

✔ ricerca di persone scomparse;

✔ investigazioni difensive nei casi previsti dalla legge.

La possibilità concreta di svolgere una determinata attività deve comunque essere valutata preventivamente in relazione al singolo incarico.


Cosa non può fare un investigatore privato

Esistono limiti che nessun incarico del Cliente può superare.

Un investigatore privato non può:


❌ intercettare abusivamente telefonate o conversazioni altrui;

❌ accedere ai messaggi WhatsApp, alle e-mail o agli account personali di un soggetto senza averne titolo;

❌ introdursi abusivamente in un'abitazione o in altri luoghi privati;

❌ installare microspie o dispositivi destinati a captare illecitamente conversazioni altrui;

❌ accedere abusivamente a conti correnti, rapporti bancari o informazioni finanziarie riservate;

❌ consultare banche dati riservate senza averne titolo;

❌ entrare abusivamente in computer, telefoni o sistemi informatici;

❌ fingersi appartenente alle Forze dell'Ordine;

❌ effettuare perquisizioni;

❌ fermare o trattenere persone;

❌ utilizzare modalità investigative contrarie alla legge;

❌ promettere di ottenere informazioni attraverso strumenti o poteri che la legge non gli riconosce.


L'investigatore privato non è un appartenente alle Forze dell'Ordine e non dispone dei poteri attribuiti all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

La professionalità consiste anche nel saper dire al Cliente quando una determinata richiesta non può essere eseguita.


Il vero valore dell'investigatore privato

Dopo oltre trent'anni di attività considero uno degli aspetti più importanti del mio lavoro proprio la capacità di individuare il confine tra ciò che può essere fatto e ciò che non deve essere fatto.

Un'indagine non acquista valore perché vengono utilizzati strumenti invasivi o perché si promettono risultati eccezionali.

Acquista valore quando le informazioni vengono raccolte attraverso attività legittime, pertinenti e documentabili e possono essere utilizzate dal Cliente per tutelare concretamente i propri interessi e, quando necessario, i propri diritti in sede giudiziaria.

Per questo motivo ogni incarico deve essere valutato prima di iniziare l'attività, verificandone la finalità, gli obiettivi e le modalità operative più appropriate.

A Roma e nel Lazio ricevo su appuntamento per una consulenza preliminare riservata, durante la quale è possibile esaminare il caso e valutare se esistano i presupposti per svolgere un'attività investigativa.



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