Prove di infedeltà coniugale: il valore reale di una relazione investigativa
Il valore delle prove oltre il tribunale: esperienza, scelte personali e limiti dell’attività investigativa.

Perché ho voluto scrivere questo articolo
Negli ultimi anni mi capita sempre più spesso di sentire una domanda: ha ancora senso incaricare un investigatore privato per documentare un’infedeltà coniugale, se poi quelle prove non portano automaticamente a una separazione con addebito?
È una domanda legittima, ma secondo me parte da un presupposto incompleto: considerare il valore di una relazione investigativa soltanto in funzione di ciò che potrà accadere in tribunale.
Dopo oltre trent’anni di attività e moltissimi casi di investigazioni per infedeltà coniugale, posso dire che nella realtà le cose sono molto più articolate.
In questo articolo non voglio suggerire ai clienti come utilizzare una relazione investigativa, né tantomeno sostituirmi all’avvocato. Voglio raccontare ciò che vedo nel mio lavoro e ciò che le persone mi riferiscono: perché decidono di accertare un sospetto, cosa cambia quando quel sospetto diventa un fatto documentato, perché alcune relazioni vengono consegnate al legale e altre, invece, non entreranno mai in un’aula di tribunale.
È importante chiarire subito anche un altro aspetto.
Un investigatore privato non può svolgere un’indagine per semplice curiosità. Per le attività finalizzate a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, le Regole deontologiche applicabili agli investigatori privati prevedono un incarico scritto che individui specificamente il diritto da tutelare, gli elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro il quale deve essere conclusa. L’investigatore, inoltre, non può iniziare autonomamente la raccolta dei dati.
Questo però è un piano diverso rispetto a ciò che il cliente prova personalmente e a ciò che deciderà di fare una volta conosciuti i fatti.
Ed è proprio questa differenza che vorrei raccontare.
Perché una cosa è il presupposto legittimo che consente di svolgere un’attività investigativa. Un’altra è ciò che quella persona farà della propria vita quando avrà davanti la realtà.
«Voglio soltanto sapere»
C’è una frase che sento continuamente quando una persona viene nel mio ufficio per un sospetto di tradimento:
«A me non interessa andare in tribunale. Voglio soltanto sapere.»
La maggior parte delle volte credo che il cliente, in quel momento, lo pensi davvero.
Non sta necessariamente progettando una separazione. Non è detto che abbia già consultato un avvocato. A volte non sa nemmeno cosa farà se il proprio sospetto verrà confermato.
Vuole sapere.
Ma quando una persona mi dice «voglio soltanto sapere», sta esprimendo soprattutto un’esigenza personale. Questo non significa che la semplice curiosità sia sufficiente per commissionare un’attività investigativa.
Prima di accettare un’indagine per infedeltà coniugale devo verificare che esista una finalità legittima, collegata alla tutela di un diritto che possa essere fatto valere o difeso nelle forme previste dalla legge, e che l’attività richiesta sia pertinente e proporzionata.
Il fatto che, successivamente, la relazione venga effettivamente utilizzata in un procedimento è un’altra questione.
Ed è qui che spesso le cose cambiano.
Il dubbio diventa un fatto.
Una persona che inizialmente voleva soltanto una risposta può decidere di consultare un legale.
Oppure può decidere di non separarsi affatto.
Può aspettare.
Può affrontare il coniuge.
Può persino tentare di ricostruire il matrimonio.
L’investigatore non può sapere prima quale sarà la scelta.
Ed è proprio per questo che considero sbagliato impostare un’indagine partendo dalla conclusione.
Io non devo dimostrare a tutti i costi che il cliente aveva ragione.
Devo verificare i fatti.
Il riscontro personale e la prova destinata al giudizio non sono sempre la stessa cosa
Questa distinzione è importante.
Per una persona può essere sufficiente scoprire che il coniuge non si trovava dove aveva detto di trovarsi.
Faccio un esempio molto semplice.
Una moglie dice al marito che trascorrerà il pomeriggio in un determinato posto. L’attività investigativa documenta invece che si trova dall’altra parte di Roma insieme a un uomo.
Potrebbe anche trattarsi semplicemente di un caffè.
Per il marito quella circostanza può avere già un significato enorme, perché dimostra che ciò che gli era stato raccontato non corrispondeva alla realtà.
La stessa cosa vale naturalmente al contrario.
Questo è quello che definirei un riscontro personale dei fatti.
Non significa automaticamente avere documentato una relazione extraconiugale in termini sufficienti per un eventuale giudizio.
Come investigatore non posso scrivere che due persone sono amanti perché le ho viste prendere un caffè insieme.
Posso dire dove si trovavano, a che ora sono arrivate, quanto tempo sono rimaste, dove si sono recate successivamente e quali comportamenti direttamente osservabili sono stati documentati.
Se invece nel tempo emergono frequentazioni ripetute, incontri coerenti tra loro e comportamenti palesemente affettivi o intimi, il quadro cambia.
Non esiste comunque una formula matematica: tre incontri non valgono automaticamente più di due, né una determinata fotografia equivale automaticamente alla prova di un tradimento.
Ogni situazione va letta per quello che realmente documenta.
Quando parlo di prove utilizzabili in tribunale, intendo quindi materiale raccolto legittimamente e strutturato in modo da poter essere sottoposto al legale e, se necessario, alla valutazione del giudice. Non significa che l’investigatore possa garantire preventivamente quale valore processuale verrà attribuito a ogni singolo elemento.
È anche per questo che una persona che inizialmente mi dice «mi basta sapere» può successivamente rendersi conto di avere bisogno di una documentazione più completa.
Se accade, l’attività deve essere valutata di conseguenza.
Ma non deve diventare una scusa per prolungare inutilmente un’indagine.
Una relazione investigativa dovrebbe raccontare i fatti, non il pensiero dell’investigatore
Questo è uno dei punti sui quali, nel mio lavoro, non ho mai avuto dubbi.
La relazione investigativa che consegno al cliente contiene una descrizione il più possibile asettica di ciò che è stato accertato.
Date, orari, luoghi, spostamenti, soste, comportamenti osservati.
E, quando pertinenti all’incarico e legittimamente acquisite, fotografie e immagini che documentano quanto descritto.
Non aggiungo un capitolo finale nel quale spiego chi, secondo me, abbia ragione.
Non commento moralmente ciò che è successo.
Non scrivo che una persona è buona, cattiva, corretta o scorretta.
Negli anni mi è capitato di vedere relazioni redatte da altri nelle quali alla fine comparivano vere e proprie conclusioni personali dell’investigatore sull’accaduto.
È un modo di lavorare che non appartiene al mio metodo.
Una buona relazione, secondo me, non deve essere resa più convincente dall’enfasi di chi l’ha scritta.
Devono essere i fatti a parlare.
Il mio compito è accertare e documentare fatti pertinenti all’incarico. La valutazione delle conseguenze giuridiche spetta all’avvocato e, se si arriva in giudizio, al giudice.
Questa distinzione tutela anche il cliente.
Perché l’investigatore che promette in anticipo quale sarà l’esito di una causa sta andando oltre il proprio ruolo.
Infedeltà e separazione con addebito: la prova del tradimento non produce automaticamente l’addebito
È probabilmente il punto sul quale negli ultimi anni è nata maggiore confusione.
L’articolo 143 del Codice Civile comprende la fedeltà tra i doveri reciproci derivanti dal matrimonio. Nell’ambito della separazione, però, la violazione di quel dovere non conduce automaticamente all’addebito.
Non è corretto ragionare così:
tradimento dimostrato = separazione con addebito assicurata.
Ai fini dell’addebito ciò che assume rilievo è anche il rapporto causale tra la violazione dei doveri matrimoniali e la crisi della coppia.
Detto in termini semplici: occorre capire se quella condotta abbia determinato o inciso causalmente sulla rottura della comunione coniugale.
Se invece viene dimostrato che il matrimonio era già irrimediabilmente in crisi prima della relazione extraconiugale, il quadro cambia.
È esattamente il motivo per cui un investigatore non può promettere al cliente l’addebito sulla base delle sole fotografie.
Io posso accertare ciò che avviene nel periodo dell’incarico.
Non conosco necessariamente ciò che è successo in quella casa negli anni precedenti.
Cosa ha affermato la Cassazione nel 2026
Su questo punto l’ordinanza della Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, n. 11956 del 30 aprile 2026 è particolarmente interessante.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva mantenuto fermo l’addebito della separazione e aveva valorizzato, tra il materiale probatorio, anche gli esiti di una relazione investigativa e i relativi rilievi fotografici. In particolare, le fotografie erano state considerate insieme agli altri elementi per valutare la collocazione temporale della relazione extraconiugale rispetto alla crisi matrimoniale.
La Cassazione non ha trasformato la relazione investigativa in una sorta di prova automatica dell’addebito. Ha invece lasciato ferma la valutazione compiuta dai giudici di merito, ribadendo che l’apprezzamento del materiale probatorio, della cronologia dei fatti e del rapporto causale tra relazione extraconiugale e crisi appartiene al giudice di merito e non può essere semplicemente rifatto in sede di legittimità.
Per il mio lavoro è un passaggio molto significativo.
Una relazione investigativa, con i relativi rilievi fotografici, può far parte degli elementi valutati in giudizio.
Ma non è una sentenza anticipata.
Un’altra decisione interessante è l’ordinanza n. 23978 del 23 luglio 2026.
La Cassazione ha chiarito che la tolleranza manifestata verso una precedente infedeltà non equivale automaticamente a rinunciare al dovere di fedeltà e non impedisce di attribuire rilievo a eventuali successive violazioni.
Allo stesso tempo, la precedente tolleranza può essere considerata, insieme agli altri elementi del caso concreto, per verificare se l’affectio coniugalis fosse già venuta meno e quindi se esista realmente un nesso causale tra l’infedeltà successiva e l’intollerabilità della convivenza.
La Corte ha inoltre ricordato che separazione e addebito sono questioni connesse ma autonome: la separazione riguarda l’intollerabilità della convivenza; l’addebito riguarda invece i comportamenti che di quella situazione siano stati causa.
Per chi svolge il mio lavoro la conseguenza pratica è molto semplice.
Devo documentare bene.
Non devo anticipare il giudizio.
L’investigatore vede soltanto una parte della storia
Questo aspetto viene sottovalutato.
Quando un cliente viene nel mio ufficio mi racconta quello che sta vivendo.
Mi descrive i cambiamenti che ha notato.
Mi parla degli orari del coniuge, degli impegni improvvisi, dei comportamenti che hanno fatto nascere il sospetto.
Sono tutte informazioni necessarie per comprendere la situazione, valutare la legittimità dell’incarico e, quando ne ricorrono i presupposti, programmare l’attività.
Ma io conosco quello che il cliente mi racconta.
Non conosco necessariamente tutta la storia di quel matrimonio.
Non posso sapere se ci siano state crisi profonde due anni prima.
Non posso conoscere tutte le discussioni avvenute in casa.
Non so se la comunione affettiva fosse già compromessa.
Possono esserci responsabilità reciproche delle quali io non sono a conoscenza e che, del resto, non spetta a me stabilire.
Questo non significa dubitare del cliente.
Significa semplicemente conoscere il limite del proprio lavoro.
Posso documentare che in determinate date e in determinati orari un coniuge ha incontrato un’altra persona e si è comportato in un certo modo.
Non posso concludere, soltanto sulla base di questo, che quella relazione sia stata giuridicamente la causa della fine del matrimonio.
Allora perché raccogliere le prove?
È proprio qui che si trova, secondo me, la parte più interessante.
Qualcuno potrebbe pensare:
«Se l’addebito non è automatico, perché dovrei sostenere il costo di un’indagine per infedeltà coniugale?»
La risposta non può essere uguale per tutti.
Se una persona mi dicesse che vuole incaricarmi esclusivamente perché pretende la certezza matematica di ottenere una determinata sentenza, partirebbe da un presupposto sbagliato.
Un investigatore non può garantire ciò che deciderà un giudice.
Ma quello che vedo da molti anni è che l’utilità concreta della prova spesso va oltre la causa.
Una persona vuole sapere se sta costruendo le proprie decisioni su un sospetto oppure su un fatto.
Vuole smettere di discutere continuamente con se stessa.
Vuole capire se le spiegazioni che riceve corrispondono alla realtà.
Vuole parlare con il proprio avvocato avendo in mano fatti documentati anziché semplici convinzioni.
E può anche decidere, dopo aver conosciuto la verità, di non fare assolutamente nulla in tribunale.
Questo non rende necessariamente inutile il lavoro svolto.
Quando vedere le prove significa finalmente prendere una decisione
In oltre trent’anni di attività ho visto persone arrivare in ufficio assolutamente convinte del tradimento.
«So già tutto.»
«Non ho dubbi.»
«Mi serve soltanto la conferma.»
Eppure quasi sempre rimane una piccola parte di speranza.
Anche la persona apparentemente più sicura può pensare, dentro di sé, che forse si sta sbagliando.
È umano.
Finché esiste soltanto un sospetto rimane aperta una possibilità.
Quando invece la situazione viene documentata, quella possibilità può scomparire.
Ed è qui che una prova assume un valore che non è necessariamente processuale.
Per alcune persone significa smettere di sentirsi in colpa per avere dubitato.
Per altre significa trovare la forza per affrontare una separazione che fino al giorno prima continuavano a rimandare.
Per altre ancora significa decidere consapevolmente di restare insieme.
Non sono decisioni che devo prendere io.
Ma vedo le persone nel momento in cui iniziano a prenderle.
Consegnare le prove è una delle parti più delicate del lavoro
Quando si parla del lavoro dell’investigatore privato a Roma, si immaginano normalmente pedinamenti, appostamenti, moto, automobili e fotografie.
Sono certamente parte del lavoro.
Ma uno dei momenti più delicati arriva quando tutto questo è finito.
Il cliente torna in ufficio.
Sa che abbiamo concluso l’indagine.
Sa che esiste un risultato.
E deve vederlo.
In quel momento può esserci perfino una strana forma di soddisfazione: il cliente ha sostenuto un costo, ha attraversato giorni di attesa e finalmente ottiene la risposta per la quale ci aveva incaricati.
Nello stesso momento, però, può stare guardando qualcosa che gli provoca un dolore enorme.
Le due sensazioni possono convivere.
Per questo non ho mai condiviso l’idea di spettacolarizzare la consegna delle prove.
Mi è stato raccontato di investigatori che mostrano le immagini su grandi schermi, soffermandosi sui dettagli, quasi dovessero presentare il risultato di un’operazione.
Personalmente faccio l’opposto.
Consegno una relazione su carta intestata, ordinata e rilegata, all’interno della propria cartellina.
Poi, quando serve, mostro alcune immagini sul normale monitor del computer che ho sulla scrivania, girato in modo che possiamo vederlo insieme.
Racconto cosa è successo.
Mostro le fotografie necessarie a confermare quello che sto descrivendo.
Non vedo alcuna utilità nel mostrare cinquanta fotografie dello stesso episodio se ne bastano alcune per documentarlo.
Il cliente ha bisogno di conoscere i fatti.
Non di riviverli venti volte.
Una fotografia può provocare reazioni completamente imprevedibili
C’è anche un lato molto umano che difficilmente entra negli articoli sull’infedeltà.
La persona vuole vedere chi è l’altro o l’altra.
E quando la vede può reagire in modi molto diversi.
A volte una donna scopre che il marito frequenta una persona molto più giovane o che considera particolarmente attraente. Può perfino trovare, per quanto dolorosamente, una sorta di spiegazione.
Altre volte accade l’esatto contrario.
La cliente guarda la fotografia e la prima cosa che dice è:
«Ma perché proprio lei?»
Perché considera l’altra donna meno attraente di sé e questo rende il tradimento ancora più difficile da comprendere.
Naturalmente il valore di una persona non dipende dal suo aspetto e l’infedeltà non può essere spiegata con una classifica estetica.
Ma questa è la reazione che può avere chi ho davanti.
Ed è un altro motivo per cui ritengo che la consegna debba essere gestita con tatto.
Qualche volta cerco semplicemente di ridimensionare il momento.
Non minimizzando quello che è successo e non raccontando al cliente cose che non sono vere.
Ma facendogli capire che non è l’unica persona alla quale sia accaduto.
Il compito dell’investigatore non è fare terapia.
Ma neppure infliggere gratuitamente altro dolore.
E soprattutto non bisogna approfittarsi di quel momento
Questo per me è un principio professionale.
Il cliente che ha appena visto le fotografie può trovarsi in uno stato emotivo completamente diverso rispetto a quello nel quale si trovava quando ha conferito l’incarico.
È forse il momento più facile nel quale convincerlo a continuare.
«Facciamo altri cinque giorni.»
«Vediamo dove vanno.»
«Approfondiamo ancora.»
Se serve davvero, va spiegato.
Se non serve, bisogna avere l’onestà di dirlo.
Non considero corretto trasformare la sofferenza appena provocata da una scoperta in un’occasione per vendere altre giornate investigative.
Mi è capitato diverse volte di dire a un cliente che, secondo me, era sufficiente ciò che avevamo raccolto.
A volte un consiglio basta.
Molte separazioni consensuali nascono comunque da una trattativa
C’è poi un altro utilizzo della relazione che negli ultimi anni mi viene raccontato frequentemente e che merita molta cautela nel modo in cui viene descritto.
Si tende a pensare che una separazione consensuale significhi necessariamente che marito e moglie si siano lasciati serenamente e abbiano deciso tutto di comune accordo.
Non sempre è così.
“Consensuale” significa che alla fine un accordo viene raggiunto.
Prima dell’accordo, però, può esserci una trattativa tra le parti e tra i rispettivi avvocati.
In questa fase alcuni clienti mi riferiscono che l’esistenza di fatti documentati viene valutata dai legali insieme a tutti gli altri elementi della vicenda.
La prospettiva di un eventuale contenzioso può portare entrambe le parti a considerare più conveniente trovare una soluzione condivisa.
È importante non equivocare questo passaggio.
Non sto consigliando di utilizzare una relazione investigativa per minacciare il coniuge.
Non sarebbe corretto.
Sto raccontando ciò che mi viene riferito da chi, dopo l’indagine, affronta una separazione: anche l’esistenza di fatti documentati può entrare nel quadro complessivo sul quale gli avvocati costruiscono una trattativa.
Come utilizzare giuridicamente quegli elementi deve essere deciso con il proprio legale.
La relazione che rimane nel cassetto
Poi ci sono relazioni che non arrivano mai in tribunale.
Il cliente le conserva.
Questo, osservandolo dall’esterno, potrebbe sembrare quasi il fallimento dell’indagine.
«Ho speso dei soldi per un documento che non ho usato.»
Nella realtà, molti clienti non la vivono così.
Sanno cosa è successo.
Hanno una ricostruzione dei fatti.
Non dipendono più dalla memoria o dalla parola dell’altro.
E qualcuno mi dice che sapere di avere quella documentazione gli dà tranquillità anche rispetto a quello che potrebbe accadere in futuro.
Qui dobbiamo essere estremamente chiari.
La relazione investigativa non deve diventare uno strumento di minaccia, di vendetta o di esposizione pubblica del coniuge.
Non si raccolgono fotografie perché possano essere mostrate agli amici o diffuse per screditare una persona.
Gli eventuali utilizzi devono rimanere nei limiti consentiti dalla Legge.
Quando parlo di una relazione che rimane conservata, inoltre, mi riferisco alla documentazione consegnata al cliente.
È un piano diverso rispetto alla conservazione dei dati da parte dell’investigatore.
Per l’investigatore, concluso l’incarico, il trattamento e la conservazione dei dati restano soggetti ai limiti previsti dalla normativa privacy e dalle Regole deontologiche: non esiste un diritto a conservare indefinitamente copie, fotografie e informazioni soltanto perché un’indagine è stata svolta. Le regole richiedono che i dati siano trattati per il tempo e secondo le modalità funzionali all’incarico e alle finalità consentite.
Fatta questa distinzione, esiste certamente un valore nel fatto che il cliente disponga della documentazione che gli è stata legittimamente consegnata.
Ed è questo il punto che molti clienti mi hanno fatto comprendere negli anni.
«Non voglio che domani venga raccontata un’altra storia»
Quando ci sono figli questo concetto diventa ancora più delicato.
Uno dei timori che mi viene riferito è quello di essere indicato, un giorno, come responsabile della fine del matrimonio quando la persona ritiene che le cose siano andate diversamente.
Un padre può pensare:
«Non voglio che fra cinque anni mio figlio senta dire che papà se n’è andato senza motivo.»
Una madre può avere esattamente lo stesso timore.
Altri pensano ai genitori, ai suoceri, agli amici comuni.
La paura è che, quando il tempo passa, ciascuno costruisca una propria versione della separazione e che chi non conosce i fatti finisca per attribuire tutte le responsabilità a una sola persona.
Alcuni clienti mi hanno detto di considerare importante la relazione anche per questo.
Non perché intendano mostrarla ai figli.
E infatti ritengo che coinvolgere i minori nel conflitto tra i genitori sia un’altra cosa e vada evitato.
Ma perché sapere che i fatti sono stati documentati li fa sentire meno esposti alla possibilità che un giorno venga raccontata una storia completamente diversa.
È un valore personale che alcuni clienti attribuiscono alla prova.
Non è una strategia processuale.
E, soprattutto, non deve diventare uno strumento di pressione.
Quando entrano in gioco i figli cambia tutto
La scoperta di una relazione extraconiugale, quando non ci sono figli, rimane essenzialmente all’interno del rapporto tra due adulti.
Quando ci sono bambini o ragazzi, il pensiero cambia quasi immediatamente.
Il cliente non si domanda più soltanto:
«Chi è questa persona?»
Comincia a chiedersi:
«Un giorno starà con i miei figli?»
È una preoccupazione comprensibile.
Se la nuova persona viene percepita come negativa, il genitore può immaginare immediatamente scenari che lo preoccupano.
Ma qui bisogna distinguere ancora una volta la paura dai presupposti per un’ulteriore attività investigativa.
Il semplice fatto che esista un nuovo compagno o una nuova compagna non autorizza automaticamente a indagare sulla sua vita.
Serve comunque una finalità legittima e concreta, e l’attività deve restare pertinente e proporzionata rispetto al diritto che si intende tutelare.
Questa distinzione è importante proprio perché nelle indagini private in ambito familiare l’emotività può portare facilmente a voler conoscere molto più di quanto sia realmente necessario o consentito.
Anche una persona positiva può diventare emotivamente difficile da accettare
C’è poi il problema opposto, forse ancora più difficile da immaginare.
La nuova persona può essere corretta.
Può trattare benissimo i figli.
E i figli possono affezionarsi a lei.
Ricordo situazioni nelle quali una ragazzina era contentissima di trascorrere del tempo con il padre perché la nuova compagna, che lavorava nel settore dell’estetica e dei capelli, giocava con lei, le sistemava i capelli e le dedicava attenzioni che alla bambina piacevano molto.
La ragazzina tornava dalla madre e lo raccontava con entusiasmo.
Per lei era semplicemente una cosa bella.
Per la madre poteva essere dolorosissimo.
La situazione può naturalmente essere identica al contrario.
Un bambino può tornare dal padre entusiasta perché il nuovo compagno della madre lo ha portato a fare qualcosa che desiderava da tempo.
Il bambino non sta scegliendo qualcuno contro il proprio genitore.
Sta raccontando una giornata piacevole.
Ma per un adulto che sta ancora elaborando una separazione la sensazione può essere molto diversa.
Non è materia investigativa.
Ma fa parte di quello che vedo attorno alle investigazioni familiari e aiuta a capire perché ridurre tutto alla domanda «la fotografia vale in tribunale?» significa osservare soltanto una piccola parte della realtà.
Dopo il tradimento arrivano anche i conti
C’è poi una parte estremamente concreta.
Due persone con due redditi normali possono riuscire, magari facendo sacrifici, a mantenere una casa, due automobili, dei figli e le normali spese quotidiane.
Quando si separano, quei redditi rimangono gli stessi.
Le case diventano due.
Le spese aumentano.
L’organizzazione dei figli cambia.
E quello che fino a pochi giorni prima era un problema sentimentale improvvisamente diventa anche economico e organizzativo.
Nel corso degli anni ho osservato reazioni differenti.
Senza volerne fare una regola generale, mi è capitato di vedere donne che nei primi momenti si concentrano soprattutto sull’aspetto affettivo della scoperta e uomini che iniziano quasi immediatamente a preoccuparsi della casa, dei figli, delle spese e dell’organizzazione economica della separazione.
Ho visto naturalmente anche situazioni esattamente opposte.
Il punto non è stabilire come reagiscano uomini e donne.
Il punto è che guardando una fotografia il cliente non sta necessariamente vedendo soltanto il proprio coniuge con un’altra persona.
Può già vedere davanti a sé una vita completamente diversa.
Ed è bene ricordarselo quando quella fotografia gliela mostriamo.
Anche non trovare nulla è un risultato
Finora ho parlato soprattutto delle indagini nelle quali il sospetto trova conferma.
Ma non va dimenticato l’altro caso.
Quello nel quale svolgiamo l’attività e il tradimento non emerge.
A volte il cliente quasi si sorprende.
Perché aveva costruito nella propria mente una certezza.
Ma il mio compito non è portargli la prova che si aspetta.
È verificare i fatti.
Io dico sempre che non porto belle o brutte notizie.
Cerco di portare uno spaccato della realtà relativo al periodo e alle circostanze che abbiamo potuto verificare.
Naturalmente un’indagine non può certificare cosa farà una persona ogni giorno della propria vita.
Se però l’indagine viene pianificata correttamente nei giorni e negli orari realmente significativi, anche l’assenza di riscontri è un risultato, naturalmente limitato al periodo e alle circostanze oggetto degli accertamenti.
Esiste inoltre una parte di clienti che, pur chiedendomi di svolgere l’indagine, spera segretamente che io non trovi niente.
Probabilmente sono più di quanti si possa immaginare.
Da una parte vogliono sapere.
Dall’altra vorrebbero essersi sbagliati.
Anche questo fa parte del mio lavoro.
Le prove valgono anche per come sono state raccolte
In tutto questo non bisogna mai dimenticare un aspetto essenziale.
Non basta ottenere una fotografia.
- Conta come è stata acquisita.
- Conta perché l’attività è stata svolta.
- Conta il perimetro dell’incarico.
- Conta il rispetto della normativa e della riservatezza delle persone coinvolte.
Quando accetto un incarico valuto prima di tutto la legittimità della richiesta, il diritto da tutelare, gli elementi di fatto che giustificano l’attività e la sua proporzionalità.
Non tutto ciò che un cliente vorrebbe sapere può diventare automaticamente oggetto di investigazione.
Non tutto ciò che tecnicamente potrebbe essere possibile cercare è necessariamente lecito.
Le Regole deontologiche stabiliscono espressamente che l’investigatore non può intraprendere autonomamente investigazioni o raccolte di dati e che l’attività deve essere fondata su uno specifico incarico scritto per le finalità consentite.
Questo è particolarmente importante nelle indagini familiari, dove si entra inevitabilmente in una parte molto riservata della vita delle persone.
La professionalità non consiste nel dire al cliente:
«Posso scoprire tutto.»
Consiste anche nel saper dire:
«Questo non è necessario.»
Oppure:
«Questo non si può fare.»
Il valore di una prova non si misura soltanto dalla sentenza che produce
Se dopo oltre trent’anni di lavoro dovessi dire qual è la cosa che ho imparato soprattutto nelle indagini di infedeltà, probabilmente sarebbe questa.
Non esiste un solo motivo per cui una persona vuole conoscere la verità.
E non esiste un unico modo in cui quella verità influenzerà la sua vita.
Una relazione potrà essere consegnata all’avvocato e utilizzata nell’ambito di un procedimento.
Potrà essere valutata nell’ambito di una trattativa tra i legali.
Potrà non essere utilizzata affatto.
Potrà rimanere conservata dal cliente.
Potrà servire alla persona per smettere di vivere nel dubbio.
Potrà persino portarla alla conclusione opposta rispetto a quella che immaginava quando mi aveva conferito l’incarico.
Quello che non dovrebbe mai fare è diventare uno strumento di vendetta.
Per questo non ritengo corretto dire a una persona che deve incaricare un investigatore soltanto perché sospetta un tradimento.
Prima bisogna capire cosa vuole accertare.
Perché vuole accertarlo.
Quale diritto deve tutelare.
Se l’attività è proporzionata.
E se può realmente essere utile.
Qualche volta la risposta è sì.
Qualche volta un consiglio è sufficiente.
E qualche volta la cosa più corretta che posso fare è dire al cliente di non iniziare alcuna indagine.
Una relazione non decide cosa fare. Permette di decidere conoscendo i fatti
Alla fine torno sempre allo stesso punto.
Il mio lavoro non è decidere se un matrimonio debba finire.
Non è promettere una separazione con addebito.
Non è stabilire chi abbia moralmente ragione.
Non è convincere una persona a proseguire un’investigazione quando non serve.
Il mio lavoro è accertare ciò che può essere legittimamente accertato, documentarlo e consegnarlo al cliente nel modo più chiaro e rispettoso possibile.
Da quel momento le strade possono essere molte.
Se occorre una valutazione giuridica, sarà il legale a farla.
Se si arriverà in giudizio, sarà il giudice a valutare le prove insieme a tutti gli altri elementi.
La decisione personale rimarrà invece al cliente.
Ed è proprio questo che, dopo tanti anni, mi porta a considerare incompleta la domanda:
«Ma queste prove servono in tribunale?»
La domanda più corretta, secondo me, è un’altra:
«A cosa mi serve conoscere e poter documentare la realtà?»
Solo dopo aver risposto a questa domanda si può capire se un’indagine abbia veramente senso.
Perché una prova non può decidere la vita di una persona.
Può però permetterle di decidere conoscendo i fatti.
Massimiliano Altobelli – Investigatore Privato – Massimiliano Altobelli Investigazioni












