Stalking Psicologico: Come Riconoscerlo e Difendersi

STALKING PSICOLOGICO E ATTI PERSECUTORI: COME RICONOSCERLI, TUTELARSI E RACCOGLIERE PROVE

Investigatore privato a Roma specializzato in indagini per infedeltà coniugale.


  Lo stalking non consiste semplicemente in un comportamento insistente, sgradevole o indesiderato.

Nel linguaggio giuridico italiano si parla di atti persecutori, reato previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale.

Telefonate continue, messaggi, appostamenti, pedinamenti, presenze ripetute nei luoghi frequentati dalla vittima, minacce, controllo ossessivo e comportamenti persecutori attraverso social network e strumenti digitali possono, a seconda delle circostanze, assumere rilevanza.

Non è però il singolo comportamento, isolatamente considerato, a consentire automaticamente di parlare di stalking.

La legge richiede condotte reiterate di minaccia o molestia capaci di provocare almeno una delle conseguenze previste dalla norma: un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o quella di persone vicine oppure la necessità di modificare le proprie abitudini di vita.

È quindi sempre necessario valutare la situazione concreta.


COSA SI INTENDE PER “STALKING PSICOLOGICO”

“Stalking psicologico” è un’espressione comunemente utilizzata, ma non identifica un reato diverso da quello degli atti persecutori.

Descrive piuttosto quelle situazioni nelle quali la pressione esercitata sulla vittima diventa continua e invasiva, anche quando non si manifesta attraverso aggressioni fisiche.


Il comportamento persecutorio può assumere molte forme:

  • telefonate e messaggi ripetuti e indesiderati;
  • continue richieste di contatto;
  • minacce esplicite o indirette;
  • appostamenti nei pressi dell’abitazione o del luogo di lavoro;
  • presenza ricorrente nei luoghi normalmente frequentati dalla vittima;
  • controllo ossessivo degli spostamenti;
  • invio insistente di email o comunicazioni attraverso diversi account;
  • utilizzo dei social network e di strumenti informatici o telematici;
  • coinvolgimento di amici, parenti o colleghi per mantenere il controllo o il contatto;
  • comportamenti diretti a intimidire o condizionare la libertà della persona.

La normativa considera espressamente anche le condotte realizzate attraverso strumenti informatici o telematici.


QUANDO UN COMPORTAMENTO PUÒ DIVENTARE PERSECUTORIO

Un errore frequente è pensare che per parlare di stalking sia necessariamente richiesta una minaccia di violenza fisica.

Non è così.

Ciò che assume particolare importanza è la reiterazione delle condotte e l’effetto che queste producono concretamente sulla persona offesa.


Una persona può, ad esempio, arrivare a:

  • cambiare percorso per recarsi al lavoro;
  • evitare determinati luoghi;
  • modificare orari e abitudini quotidiane;
  • non uscire più da sola;
  • cambiare numero telefonico;
  • vivere in uno stato persistente di paura o forte ansia;
  • temere per la propria sicurezza o per quella dei propri familiari.


Non esiste tuttavia una formula automatica attraverso la quale stabilire se un determinato comportamento integri il reato.

La qualificazione giuridica compete all’Autorità giudiziaria e, nella tutela della vittima, è opportuno affidarsi alle Forze dell’Ordine e a un avvocato.


STALKING ATTRAVERSO TELEFONO, SOCIAL E STRUMENTI DIGITALI

Gli atti persecutori possono essere realizzati anche attraverso strumenti digitali.

Messaggi continui, creazione di nuovi profili dopo essere stati bloccati, comunicazioni provenienti da account differenti, pubblicazioni intimidatorie o altri comportamenti online possono assumere rilevanza insieme agli altri elementi della vicenda.

In questi casi è particolarmente importante non disperdere le prove.


Può essere utile conservare:

  • messaggi ricevuti;
  • email;
  • screenshot che mostrino anche data, ora e profilo utilizzato;
  • link e URL quando disponibili;
  • registri delle chiamate;
  • fotografie;
  • eventuali comunicazioni vocali;
  • documentazione relativa a profili o account utilizzati;
  • ogni altro elemento ricevuto direttamente dalla persona interessata.


Quando possibile è preferibile conservare anche il contenuto originale e non soltanto una sua trascrizione o un racconto successivo.

Il materiale non dovrebbe essere modificato o manipolato.


DOCUMENTARE GLI EPISODI

Quando gli episodi si ripetono, ricostruire con precisione la sequenza temporale può diventare molto importante.

Annotare date, orari, luoghi e circostanze consente di creare una cronologia degli avvenimenti.

Un semplice diario degli episodi non sostituisce naturalmente gli accertamenti delle Autorità, ma può aiutare a ricordare e organizzare fatti che, soprattutto quando si protraggono per settimane o mesi, rischiano altrimenti di confondersi.


È utile distinguere sempre:

  • ciò che è stato direttamente visto o sentito;
  • ciò che è documentato attraverso fotografie, messaggi o altri elementi;
  • ciò che è stato riferito da altre persone;
  • eventuali testimoni presenti.

Una ricostruzione precisa è generalmente più utile di una quantità disordinata di informazioni.


COSA FARE QUANDO CI SI SENTE IN PERICOLO

Quando esiste un pericolo immediato, la priorità non è raccogliere ulteriori prove né verificare personalmente cosa stia facendo il presunto persecutore.

La priorità è la sicurezza.

In presenza di un’emergenza è necessario contattare le Forze dell’Ordine attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.

Non ritengo corretto suggerire indistintamente alla vittima di affrontare personalmente il soggetto o di comunicargli direttamente che il suo comportamento deve cessare: ogni situazione presenta caratteristiche diverse e un confronto diretto può, in alcuni casi, aumentare il rischio.

È preferibile valutare le iniziative insieme alle Autorità competenti e al proprio legale.

Per le donne vittime di violenza e stalking è inoltre disponibile il 1522, servizio pubblico gratuito promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità, attivo 24 ore su 24.


QUERELA PER ATTI PERSECUTORI

L’articolo 612-bis del Codice penale prevede, nei casi ordinari, la procedibilità a querela della persona offesa e stabilisce un termine di sei mesi per la sua presentazione.

Esistono tuttavia specifiche ipotesi nelle quali la legge prevede la procedibilità d’ufficio.

Per questo motivo è importante non affidarsi a indicazioni generiche trovate online per stabilire quale sia la procedura corretta in un caso concreto.

Quando si ritiene di essere vittima di atti persecutori è opportuno rivolgersi tempestivamente alle Forze dell’Ordine e, quando necessario, a un avvocato penalista.


L’AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Prima della presentazione della querela, nei casi previsti dalla legge, la persona offesa può anche esporre i fatti all’Autorità di pubblica sicurezza chiedendo al Questore l’ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.

L’ammonimento è una misura di prevenzione.

Il Questore, dopo gli accertamenti ritenuti necessari e qualora consideri fondata l’istanza, può ammonire il soggetto invitandolo formalmente a tenere una condotta conforme alla legge.

Non deve essere confuso con una condanna penale e non sostituisce la querela.

Ha una funzione preventiva e dissuasiva e la legge prevede conseguenze più severe qualora il soggetto già ammonito prosegua nelle condotte previste dalla normativa.

La scelta tra richiesta di ammonimento, querela o altre iniziative deve essere valutata sulla situazione concreta insieme alle Autorità e, quando opportuno, con l’assistenza di un legale.


IL RUOLO DELL’INVESTIGATORE PRIVATO NEI CASI DI STALKING

In determinate situazioni, e quando esiste un incarico investigativo legittimo finalizzato alla tutela di un diritto, può essere utile anche l’intervento di un investigatore privato autorizzato.

È però importante precisare esattamente quale sia il suo ruolo.

L’investigatore privato non sostituisce le Forze dell’Ordine, non svolge funzioni di protezione personale e non interviene nelle situazioni di emergenza.

Non fornisce inoltre assistenza psicologica né consulenza legale.

Il suo compito può essere quello di svolgere accertamenti leciti e documentare fatti e circostanze pertinenti all’incarico ricevuto.


A seconda del caso concreto, un’attività investigativa può permettere di documentare:

  • presenze ripetute di una persona in determinati luoghi;
  • appostamenti;
  • avvicinamenti alla vittima;
  • comportamenti osservabili in luoghi nei quali l’attività può essere legittimamente svolta;
  • reiterazione di determinate condotte;
  • spostamenti e circostanze pertinenti alla finalità dell’incarico;
  • elementi reperibili attraverso fonti legittimamente accessibili.


L’attività deve sempre essere proporzionata alla finalità dell’incarico e rispettare la normativa applicabile.


MESSAGGI E COMUNICAZIONI: COSA PUÒ FARE L’INVESTIGATORE

Un ulteriore chiarimento è necessario quando lo stalking avviene attraverso telefoni, email o social network.

L’investigatore privato non può accedere abusivamente ai dispositivi, agli account o alle comunicazioni private di altre persone.

Può invece esaminare e organizzare, nell’ambito dell’incarico e per finalità lecite, documentazione e comunicazioni che il cliente abbia legittimamente ricevuto o di cui possa legittimamente disporre.

La distinzione è fondamentale.

Raccogliere prove non significa violare la riservatezza o accedere illegalmente a informazioni altrui.


RELAZIONE INVESTIGATIVA E DOCUMENTAZIONE DEI FATTI

Quando l’attività investigativa consente di acquisire elementi pertinenti, questi possono essere organizzati in una relazione investigativa corredata dalla documentazione raccolta.


La relazione può ricostruire:

  • date;
  • orari;
  • luoghi;
  • attività effettuate;
  • fatti direttamente osservati;
  • eventuali fotografie e filmati acquisiti legittimamente.


È poi l’avvocato a valutare l’utilità e la rilevanza del materiale nell’ambito della strategia difensiva o di un eventuale procedimento.

In questo senso, il rapporto tra cliente, avvocato e investigatore privato a Roma deve mantenere ruoli ben distinti: l’avvocato cura gli aspetti giuridici, l’investigatore accerta e documenta fatti nei limiti dell’incarico ricevuto, mentre la tutela immediata della sicurezza compete alle Forze dell’Ordine.


NON ASPETTARE CHE LA SITUAZIONE PEGGIORI

Uno degli aspetti più delicati degli atti persecutori è la possibile progressione delle condotte.

Situazioni inizialmente percepite come semplice insistenza possono, in alcuni casi, diventare progressivamente più invasive.

Per questo è importante non sottovalutare comportamenti che generano paura o che costringono una persona a modificare concretamente la propria vita.

Conservare la documentazione, chiedere tempestivamente informazioni alle Autorità competenti e rivolgersi ai professionisti appropriati consente di affrontare la situazione con maggiore consapevolezza.

L’investigazione privata può rappresentare uno degli strumenti disponibili quando vi sia la necessità legittima di trasformare una serie di episodi in fatti documentati, ma non sostituisce mai l’intervento delle Forze dell’Ordine quando la sicurezza della persona è in pericolo.


Massimiliano Altobelli
Investigatore Privato a Roma

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